Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano

DATI GENERALI
Regione: Sardegna
Provincia: Oristano
Comuni: Bauladu - Bonarcado - Cuglieri - Milis - Narbolia - Nurachi - Santu Lussurgiu - Scano di Montiferro - Seneghe - Sennariolo - Tramatza - Zeddiani
Popolazione residente: 17.313 (2021 - Istat)
Superficie: 510,74 km²


I Comuni


I Comuni di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, Nurachi, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tramatza e Zeddiani si costituiscono in Unione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 e della L.R. n. 2 DEL 04/02/2016 e ss.mm.

L’Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano.

L'Unione promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché alla valorizzazione del territorio.
L’unione presenta alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono individuate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.
L'Unione, che rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni aderenti o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai comuni associati.
L'Unione è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Previo accordo, l’unione può svolgere, anche per i comuni che le compongono, le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento anche quelle di valutazione e controllo.
Qualora l’Unione fosse sprovvista di dipendenti con la qualifica formale di Dirigente, Il Presidente dell'Unione nomina per ciascuna di esse il responsabile tra i dipendenti dell'unione o dei comuni che ne fanno parte nel rispetto dei requisiti richiesti dalle leggi o dai regolamenti.

L’Unione, al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipula convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico. Tali convenzioni definiscono le prestazioni delle Unioni di comuni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti e contributi.

L'Unione esercita anche le funzioni delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché quelle che altri Comuni non appartenenti alla stessa decidessero di esercitare in forma associata avvalendosi delle forme previste dal Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma.

Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, lo statuto dell'unione può prevedere la gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali. Lo statuto determina le modalità organizzative, l'articolazione territoriale e il numero di comuni facenti parte dell'unione che costituiscono il sub-ambito territoriale, il quale può essere organizzato, anche attraverso convenzione, esclusivamente tra i comuni facenti parte dell'unione di comuni. La convenzione stabilisce il comune capofila e regola i rapporti tra i comuni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).